IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta del p.m. volta ad ottenere la convalida del provvedimento emesso dal questore di Milano a carico di De Lisi Tommaso, nato a Cernusco sul Naviglio il 19 gennaio 1978, ai sensi dell'art. 6, nuovo testo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401; Esaminati gli atti del procedimento; O S S E R V A Con decreto emesso in data 18 marzo 1995 il questore di Milano, ai sensi dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge n. 461/1989 (nuovo testo), vietava a De Lisi Tommaso di accedere a tutti gli stadi e i campi sportivi ove si svolgono campionati o incontri di calcio per il periodo di un anno. Il questore decideva altresi' di avvalersi della facolta' prevista dal secondo comma della norma citata e, nello stesso provvedimento, prescriveva al De Lisi di comparire personalmente presso il Comando stazione carabinieri di Cologno Monzese in determinati giorni ed orari compresi nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive alle quali il prevenuto non puo' assistere. Il provvedimento veniva regolarmente notificato all'interessato, persona minore di eta', in data 21 marzo 1995, alla presenza del padre De Lisi Antonio ed era comunicato al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano. Il p.m., ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento, chiedeva a questo giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 401/1989, la convalida dell'atto amministrativo nei termini di legge. Ritiene il giudicante di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 401/1989 (nel testo introdotto dall'art. 1 del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito con modifiche nella legge 24 febbraio 1995, n. 45) per contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione. La convalida prevista dalla norma di cui si tratta rappresenta un doveroso controllo giurisdizionale su un provvedimento che restringe la liberta' personale, emesso da un soggetto appartenente alla pubblica amministrazione, analogamente a quanto avviene in tema di fermo o di arresto. In questa prospettiva la competenza per l'emissione del provvedimento di convalida e' stata attribuita ad una autorita' giudiziaria avente giurisdizione penale (il giudice per le indagini preliminari). La inequivoca formulazione della disposizione in esame riserva tuttavia la competenza per la convalida in via esclusiva al g.i.p. presso la pretura circondariale. Dal che si evince che anche qualora il destinatario del provvedimento sia un minorenne, come nel caso in esame, la decisione sulla convalida spetta egualmente al g.i.p. presso la pretura, senza l'intervento di alcuna delle autorita' giudiziarie che nel nostro ordinamento esercitano la giurisdizione penale nei confronti dei minorenni. Tale situazione, a parere del giudicante, si pone in contrasto con la disposizione costituzionale secondo cui nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione). Nel caso di specie, tenuto conto delle analogie con la convalida del fermo e dell'arresto del minorenne, il giudice naturale che deve decidere sulla convalida del provvedimento emesso dal questore nei confronti di un minore dovrebbe essere il g.i.p. presso il tribunale per i minorenni; certamente non il g.i.p. presso la pretura, che non esercita mai la sua giurisdizione penale nei confronti di soggetti minori di eta'. E' inoltre appena il caso di osservare che l'esclusione degli organi giudiziari che solitamente esercitano le funzioni nei confronti dei minori dal procedimento di convalida previsto dall'art. 6, terzo comma, della legge n. 401/1989 risulta illogico e pregiudizievole per gli stessi interessi del minorenne, con conseguente violazione anche dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione. I minori implicati in episodi di violenza durante competizioni agonistiche potrebbero avere necessita' di particolare attenzione da parte dei servizi sociali, affinche' siano effettuate approfondite indagini sulla loro personalita'. Cio' puo' tuttavia avvenire solo previa attivazione della competenza amministrativa del tribunale per i minorenni da parte del p.m. presso tale organo, ai sensi degli artt. 25 e segg. del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404. L'art. 6 cit. non prevede tuttavia che sia data al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni alcuna notizia dell'adozione dei provvedimenti nei confronti dei minori e quindi ostacola di fatto ogni azione di recupero sociale. La questione di legittimita' costituzionale non si presenta dunque manifestamente infondata ed e' sicuramente rilevante in quanto il giudicante e' stato investito della decisione sulla convalida del decreto del questore emesso nei confronti di un minorenne, ai sensi dell'art. 6, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 401/1989; la competenza a decidere sulla convalida e' attribuita proprio dalla norma di sospetta incostituzionalita'.